Cambi di residenza in tempo reale
Ultima modifica 30 dicembre 2021
Va utilizzata la modulistica predisposta dal Ministero dell'Interno (in allegato), la quale può essere presentata al Comune secondo una delle seguenti modalità:
- recandosi personalmente agli sportelli dell'Ufficio Anagrafe, via Albana ex Istituto Lucarelli
- a mezzo raccomandata indirizzata a: Ufficio Anagrafe, via Albana , 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)
- per via PEC (protocollo@santamariacv.postecert.it)
in questo caso è ammessa ad una delle seguenti condizioni:
- che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale
- che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica, della carta nazionale dei servizi o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione
- che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante
- che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento di identità/passaporto del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
L’indirizzo PEC è il seguente: protocollo@santamariacv.postecert.it
Condizioni di ricevibilità della dichiarazione
Ai fini della registrazione della dichiarazione occorre che il modulo sia:
- compilato nelle parti obbligatorie contrassegnate da un asterisco (generalità interessato/i compreso il codice fiscale, indirizzo con i riferimenti toponomastici dell'immobile (vie e numero civico) e, in caso di unità abitativa in cui sono già iscritte persone, generalità di un componente la famiglia).
- sottoscritto dall'interessato e dagli altri componenti maggiorenni della famiglia
- venga allegata copia del documento di identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.
- Il richiedente deve compilare il modulo per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela.
- I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea devono allegare la documentazione indicata nell'Allegato "A"
- I cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea devono allegare la documentazione indicata nell'allegato "B"
N.B. Ai fini di una più veloce e corretta definizione della pratica si consiglia di indicare sempre un recapito al quale essere contattati per le comunicazioni (e-mail/pec, cellulare, ecc.)
Durata del procedimento
In seguito alla registrazione delle dichiarazioni, l'ufficio provvede all'accertamento dei requisiti previsti ed in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali stabiliscono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace (reato: falsa dichiarazione a pubblico ufficiale - art. 495 c. p.)
Al procedimento di accertamento dei requisiti si applica il silenzio-assenso di cui all'art. 20 della legge n. 241/1990 pertanto trascorsi 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione, se l'interessato non riceve la comunicazione dei motivi ostativi al diritto all'iscrizione/registrazione del cambiamento di abitazione, l'istanza si intende confermata.
Chi trasferisce la residenza dall'Estero deve esibire il passaporto o altro documento equipollente.
Documentazione da produrre per la registrazione dei rapporti di parentela
Per la registrazione in anagrafe dei rapporti di parentela con altri componenti della famiglia, i cittadini provenienti da uno Stato estero devono allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.
Note varie di utilità al cittadino
- Chi si trasferisce presso le Forze Armate o presso un Istituto deve presentarsi all'Ufficio Anagrafe con una dichiarazione sottoscritta dal responsabile della convivenza o dell'Istituto, che attesti l'effettiva presenza dell'interessato nella struttura stessa.
- In seguito al matrimonio la residenza non viene modificata d'ufficio, pertanto i coniugi resteranno iscritti al medesimo indirizzo. Chi cambia residenza per matrimonio, deve presentarsi con il coniuge all'Ufficio Anagrafe per istruire la pratica facendo una richiesta congiunta.
- Il richiedente cittadino italiano, che intende trasferire la residenza all'estero per un periodo superiore a dodici mesi, può dichiarare il trasferimento di residenza all'estero direttamente al Consolato, oppure, rima di espatriare, può rendere tale dichiarazione al Comune italiano di residenza, utilizzando il presente modello. In tal caso, il cittadino ha l'obbligo di recarsi comunque entro 90 giorni dall'arrivo all'estero al Consolato di competenza per rendere da dichiarazione di espatrio. Il Consolato invierà al Comune di provenienza il modello ministeriale per la richiesta di iscrizione all'Aire (anagrafe degli italiani residenti all'estero). La cancellazione dal registro della popolazione residente (Apr) e l'iscrizione all'Aire, in tal caso, decorrono dalla data in cui l'interessato ha reso la dichiarazione di espatrio al comune e saranno effettuate entro due giorni dal ricevimento del modello consolare. Se entro un anno il comune non riceve dal Consolato la richiesta di iscrizione all'Aire, sarà avviato il procedimento di cancellazione del richiedente per irreperibilità. Se invece la richiesta di iscrizione all'Aire viene presentata direttamente al Consolato, come consentito dalla vigente normativa, questa comporterà l'automatica cancellazione dal registro della popolazione residente. La cancellazione dall'Apr e l'iscrizione Aire saranno effettuate dal Comune entro due giorni dal ricevimento del modello consolare e con decorrenza dalla data del ricevimento del modello stesso.
Riferimenti normativi
- Art. 5 (cambio di residenza in tempo reale) del D.L. 9 febbraio 2012 convertito dalla legge 4 aprile 2012 n. 35 (disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo);
- Circolare del dipartimento Affari interni e territoriali n. 9 del 27 aprile 2012;
Documenti per il cambio residenza