Revisione ed aggiornamento albi giudici popolari per Corti di Assise e Corti di Assise di Appello Biennio 2024 - 2025 - ELENCO UNIFICATO

Pubblicato il 28 novembre 2023 • Avviso Pubblico

Il Sindaco visto l’art. 21 della legge 10 Aprile 1951, n. 287, come sostituito dall’art. 3 della legge 5 Maggio 1952, n. 405, recante norma sull’aggiornamento periodico degli albi definitivi dei giudici popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello e rilevato altresì che nel corso del corrente anno dovrà essere disposto l’aggiornamento dei predetti albi; invita tutti i cittadini residenti, non ancora iscritti negli albi dei giudici popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della sopra citata legge e  che non si trovino in alcuna delle condizioni previste dal successivo art. 12, ad iscriversi negli elenchi integrativi dei giudici popolari per le Corti di Assise e per le Corti di Assise di Appello, presentando apposita domanda presso questo Comune  fino al 31 luglio 2023

REQUISITI DEI GIUDICI POPOLARI DELLE CORTI DI ASSISE (ART. 9, LEGGE 10 APRILE 1951, N. 287)

  1. Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
  2. Buona condotta morale;
  3. Età non inferiore ai trenta anni e non superiore ai sessantacinque;
  4. Titolo di studio di scuola media inferiore.

 REQUISITI DEI GIUDICI POPOLARI DELLE CORTE DI ASSISE DI APPELLO (art. 10, legge 10 aprile 1951, n. 287)

I Giudici popolari delle Corti di Assise di Appello, oltre ai requisiti stabiliti al punto precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media superiore.

INCOMPATIBILITA’ CON L’UFFICIO DI GIUDICE POPOLARE (ART. 12, LEGGE 10 APRILE 1951, N. 287).

Non possono assumere l’ufficio di Giudice popolare :

  1. I Magistrati e, in generale, i funzionari in attività di esercizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
  2. Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipendenti dallo Stato in attività di servizio;
  3. I Ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione (art.11, legge 10 Aprile 1951, n. 287).

 L’ufficio di giudice popolare è obbligatorio ed è parificato a tutti gli effetti all’esercizio delle funzioni pubbliche elettive.

Il modulo per la presentazione delle domande è disponibile nella sezione allegati.

Il modulo di domanda, in carta semplice, con allegata fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità e fotocopia dell'ultimo titolo di studio conseguito, può essere presentato all’Ufficio Protocollo; oppure trasmesso con posta elettronica all'indirizzo: protocollo@santamariacv.postecert.it

ELENCO UNIFICATO GIUDICI POPOLARI DI PRIMO E SECONDO GRADO 

In allegato l'elenco unificato dei Giudici Popolari di primo e secondo grado. Ex art. 17 L. 287/51

Elenco unificato Giudici Popolari di 1° e 2° Grado

Allegato 140.28 KB formato pdf

Modello di domanda

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Manifesto

Allegato 4.00 MB formato pdf